Nuovo Decreto FGas

Pubblicato il nuovo decreto F-GAS, in vigore dal 24 gennaio.
Regolamento di esecuzione del regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra e che abroga il regolamento (CE) n. 842/2006. (19G00001) (GU Serie Generale n.7 del 09-01-2019)
Nuovi oneri e adempimenti per Distributori e Installatori
Sulla Gazzetta Ufficiale n.7 del 09.01.2019 è stato pubblicato il NUOVO DECRETO F-GAS (DPR 16 novembre 2018, n. 146), che abroga il Reg. CE n.842/2006 ed il DPR 43/2012.
Il nuovo documento entrerà in vigore a partire dal 24 gennaio disciplinando le modalità di attuazione sul territorio italiano del Reg UE n. 517/2014 e dei relativi regolamenti di esecuzione della Commissione europea.
Per la Distribuzione c’è una grossa novità:
è prevista l’istituzione di una Banca Dati sui gas fluorurati gestita dalle Camere di Commercio alla quale dovranno essere comunicate le vendite di F-GAS e delle apparecchiature non ermeticamente sigillate che li contengono.
In particolare, a partire dal 24/07/2019, i rivenditori che forniscono apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati, indipendentemente dalle modalità di vendita utilizzata, comprese le tecniche di comunicazione a distanza, comunicano alla Banca dati, all’atto di vendita e per via telematica le seguenti informazioni :
• tipologia di apparecchiatura;
• numero e data della fattura o dello scontrino di vendita;
• anagrafica dell'acquirente;
• dichiarazione dell'acquirente recante l'impegno che l'installazione sarà effettuata da un'impresa certificata a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014; in alternativa, se l'acquirente coincide con l'impresa certificata, il numero di certificato della stessa e l'anagrafica dell'utilizzatore finale.
Nei casi in cui il venditore offra all'utilizzatore finale il servizio di installazione dell'apparecchiatura venduta, la dichiarazione è rilasciata dal venditore.
Dall’ottavo mese di entrata in vigore del DPR (24/09/2019), la “posizione” “aperta” dal Rivenditore dovrà essere completata e “chiusa” da un’impresa certificata, entro 30gg dall’installazione, trasmettendo per via telematica alla Banca Dati informazioni inerenti operatore, installazione, apparecchiature e gas in essa contenuto.
A decorrere dal 24 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2018, n. 146), e’ abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 2012, n. 43.
Entra nel link del Ministero per ulteriori approfondimenti: http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/01/09/19G00001/sg
O per maggiori informazioni visita il sito: https://www.fgas.it